Un contratto si stipula ge­ne­ral­men­te senza grandi formalità. Sono ne­ces­sa­rie fon­da­men­tal­men­te solo due di­chia­ra­zio­ni di volontà: la prima rap­pre­sen­ta l’offerta, la seconda l’ac­cet­ta­zio­ne dell’offerta. Questa semplice im­po­sta­zio­ne vale per la consegna del pane a domicilio come anche per l’acquisto di un au­to­mo­bi­le e anche nell’e-commerce valgono in linea di massima gli stessi principi di base per stipulare un contratto. Ma fino a quando non si arriva alla validità legale del contratto di acquisto online, ci sono alcune cose a cui fare at­ten­zio­ne. Vi spie­ghia­mo qual è la via migliore da seguire per con­clu­de­re un contratto su Internet. 

Offerta concreta vs. offerta senza impegno

In sostanza per un contratto di acquisto su Internet valgono le stesse regole che vi sono offline, ma già nell’offerta in sé ci sono delle par­ti­co­la­ri­tà. Gli e-commerce pre­sen­ta­no il loro as­sor­ti­men­to di prodotti in negozio, così come fanno i ri­ven­di­to­ri reali, ma i clienti, invece di pas­seg­gia­re nel negozio, possono cliccare sulle pagine dei prodotti online e scegliere quelli che de­si­de­ra­no. 

Il problema è che il cliente potrebbe in­ter­pre­ta­re la semplice pre­sen­ta­zio­ne della merce già come un offerta vin­co­lan­te per stipulare il contratto e quindi teo­ri­ca­men­te potrebbe accettare l’offerta con un solo clic, con­clu­den­do così il contratto. Ma cosa succede quando il com­mer­cian­te riesce a con­se­gna­re la merce perché, ad esempio, il prodotto scelto è esaurito? In queste cir­co­stan­ze si trat­te­reb­be di una vio­la­zio­ne del contratto e il cliente avrebbe diritto al ri­sar­ci­men­to danni. 

La soluzione è che la sola offerta di servizi o prodotti non è ancora, nella maggior parte dei casi, un’offerta concreta di acquisto. Il negozio online presenta la merce senza impegno, si­mil­men­te a quella di una vetrina o di un opuscolo pub­bli­ci­ta­rio in un negozio fisico. Il ri­ven­di­to­re non propone alcuna offerta vin­co­lan­te al cliente. 

Il gestore di un negozio presenta al cliente solo un invito a proporre un’offerta (invitatio ad of­fe­ren­dum). Il cliente stesso fa l’offerta cliccando sul pulsante per fare l’ordine. Il ri­ven­di­to­re accetta o rifiuta l’offerta, ad esempio quando la merce non è più di­spo­ni­bi­le. Questo è regolato in Italia dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in par­ti­co­la­re dalle norme che trattano la vendita a distanza. Non si deve ne­ces­sa­ria­men­te accettare un’offerta, ognuno è libero di scegliere li­be­ra­men­te i suoi partner com­mer­cia­li. 

Se un’offerta sia vin­co­lan­te o meno, dipende da alcune cir­co­stan­ze concrete del singolo caso. Si tiene conto tra l’altro del contenuto della pagina dell’offerta, delle di­chia­ra­zio­ni e delle am­mo­ni­zio­ni nelle con­di­zio­ni generali di contratto. Nel caso specifico, quando il com­mer­cian­te dichiara insieme all’offerta un’ap­pli­ca­zio­ne in­con­di­zio­na­ta o una volontà di vin­co­lar­si giu­ri­di­ca­men­te, si tratta di un’offerta vin­co­lan­te. Ma nella maggior parte dei casi non riguarda i negozi online. Chi vuole andare sul sicuro, dovrebbe mettere in evidenza la mancanza di volontà di vin­co­lar­si giu­ri­di­ca­men­te at­tra­ver­so un chiaro avviso come “fino ad esau­ri­men­to scorte”.

L’ac­cet­ta­zio­ne dell’offerta

Il cliente ha riempito il suo carrello, inserito le in­for­ma­zio­ni di contatto e di pagamento. Inviando l’ordine, si sottopone anche un’offerta vin­co­lan­te al venditore. Quello che manca ora è l’ac­cet­ta­zio­ne dell’offerta, la seconda di­chia­ra­zio­ne di intenti ne­ces­sa­ria perché un contratto di acquisto online diventi le­gal­men­te vin­co­lan­te. 

Una di­chia­ra­zio­ne di intenti online ottenuta cliccando, quindi l’offerta dell’ac­qui­ren­te al venditore, vale giu­ri­di­ca­men­te come di­chia­ra­zio­ne del contatto tra assenti. Questa offerta a distanza deve essere accettata entro un certo in­ter­val­lo di tempo dal com­mer­cian­te. Il periodo di tempo concesso per l’ac­cet­ta­zio­ne dipende da alcuni fattori. A seconda del tempo stimato per la tra­smis­sio­ne, la pre­pa­ra­zio­ne e il controllo, il venditore ha tempo di accettare o rifiutare l’offerta. 

Questo in­ter­val­lo di tempo è breve, visto che nel commercio online la maggior parte dei processi avvengono in maniera au­to­ma­ti­ca e nel corso di po­chis­si­mi secondi, com’è il caso dell’ac­cet­ta­zio­ne. Se il venditore ol­tre­pas­sa questo in­ter­val­lo e si prende un tempo ec­ces­si­va­men­te lungo per ri­spon­de­re, il cliente non è vincolato all’offerta e può ri­trat­ta­re.

Aste online: come funziona un contratto di vendita su Ebay?

Sulle piat­ta­for­me di aste come eBay i com­mer­cian­ti vendono all’asta la loro merce o la offrono per l’acquisto immediato, su siti come MyHammer sono rap­pre­sen­ta­ti anche i fornitori di servizi. Per questi siti valgono altre regole, visto che il cliente si presenta come offerente. Il processo è simile a quello del commercio online classico: il venditore offre la sua merce sulla piat­ta­for­ma e inizia un’asta. Di solito sta­bi­li­sce un’offerta minima per vendere la sua merce, in modo tale che non sia ac­qui­sta­ta a meno del suo valore reale, e sta­bi­li­sce la durata dell’asta. Offrendo la sua merce, il venditore fa però qui un’offerta vin­co­lan­te e il migliore offerente deve ne­ces­sa­ria­men­te diventare partner com­mer­cia­le.

L’in­te­res­sa­to fa solo un’offerta lungo tutto il periodo in cui si svolge l’asta. Se alla fine risulta essere il miglior offerente, diventa il partner com­mer­cia­le ufficiale del venditore. Già il fare l’offerta più alta è quindi una proposta vin­co­lan­te e non è ne­ces­sa­ria un’ulteriore di­chia­ra­zio­ne di intenti. Molte piat­ta­for­me di aste offrono anche l’opzione di acquisto immediato: in questo caso non si inizia un’asta ma il com­mer­cian­te si limita a pre­sen­ta­re i suoi articoli ad un prezzo fisso stabilito. Qui il contratto di acquisto online avviene in maniera tra­di­zio­na­le: l’offerta del venditore deve essere accettata prima dal cliente e poi dal venditore. 

La casa d’aste, in questo caso la piat­ta­for­ma online, fa da in­ter­me­dia­rio tra venditore e ac­qui­ren­te e si limita a mettere a di­spo­si­zio­ne solo la piat­ta­for­ma e la tec­no­lo­gia. Non è ef­fet­ti­va­men­te coinvolta nella stipula del contratto. 

An­nul­la­bi­li­tà del contratto: quando un contratto è valido?

Na­tu­ral­men­te non sempre il processo avviene senza dif­fi­col­tà, come quello descritto sopra. Può sempre capitare che gli utenti con­clu­da­no un contratto online senza esserne le­gal­men­te in grado (ad esempio perché sono minorenni) o senza volerlo davvero, cliccando ad esempio inav­ver­ti­ta­men­te sulla voce sbagliata. In questi casi il contratto ha comunque valore legale? Quando è valido un contratto? Quando l’ac­qui­ren­te può ri­trat­ta­re e quando è invece obbligato ad accettare e pagare la merce?

Primo caso: l’ac­qui­ren­te è minorenne

Secondo l’art. 1425 del Codice Civile i minori sono incapaci giu­ri­di­ca­men­te e ciò significa con­cre­ta­men­te che possono stipulare un contratto su Internet solo con il consenso del loro tutore legale.  Il com­mer­cian­te non ha in questo caso alcuna re­spon­sa­bi­li­tà e non gli possono essere chiesti i danni, se il minore clicca su voci come “Dichiaro di essere mag­gio­ren­ne” perché ci si affida alla relazione di fiducia tra partner. Il contratto può quindi essere annullato, ma il com­mer­cian­te non è re­spon­sa­bi­le di eventuali danni e può reclamare i costi di spe­di­zio­ne o im­bal­lag­gio.

Secondo caso: errori nell’in­se­ri­men­to o nella tra­smis­sio­ne dei dati commessi dall’ac­qui­ren­te

Gli errori possono sempre capitare, anche nell’e-commerce. Con un clic si ordinano 11 articoli invece di uno solo. L’ac­qui­ren­te per fortuna ha la pos­si­bi­li­tà di con­te­sta­re e di annullare l’ordine. Ma il venditore può ri­chie­de­re i danni nel caso in cui abbia dovuto sostenere dei costi ad esempio per l’invio non ne­ces­sa­rio della merce. In questo caso è l’ac­qui­ren­te a doverli pagare.

Ci sono però alcune eccezioni, vale a dire quando l’errore nell’or­di­na­zio­ne è ri­con­du­ci­bi­le alla re­spon­sa­bi­li­tà del venditore. Questo è il caso quando causa dell’errore sono ad esempio un modulo di ordine confuso o sbagliato oppure quando manca la pos­si­bi­li­tà di tornare indietro e cor­reg­ge­re un errore. Quest’ultimo punto rientra tra gli obblighi che ogni com­mer­cian­te deve ri­spet­ta­re nel commercio elet­tro­ni­co (vedi sotto).

Terzo caso: errori nell’in­se­ri­men­to nella tra­smis­sio­ne dati commessi dal venditore

Anche il venditore può com­met­te­re degli errori o un errore del software può portare ad indicare un prezzo sbagliato. Ma un cliente non può avanzare alcuna pretesa solo perché in un negozio online computer molto costosi vengono mostrati a un prezzo strac­cia­to per errore. Come già spiegato sopra, l’offerta della merce in un negozio online non è un’offerta vin­co­lan­te.

Se in un negozio viene mostrato un prezzo sbagliato, l’ac­qui­ren­te non può avanzare alcuna pretesa per ricevere la merce a quello stesso prezzo. Ma se il com­mer­cian­te non si accorge dell’errore e firma un contratto online, con­se­gnan­do la merce al prezzo indicato, ha però la pos­si­bi­li­tà di ri­trat­ta­re ap­pel­lan­do­si al diritto di errore.

Obblighi da ri­spet­ta­re nel commercio online

Come già accennato sopra, nel commercio elet­tro­ni­co i ri­ven­di­to­ri devono ri­spet­ta­re alcuni obblighi. Le linee guida dell’e-commerce do­vreb­be­ro garantire una pro­te­zio­ne efficace dei clienti, sta­bi­len­do linee guida unitarie sulla tra­spa­ren­za o in fatto di in­for­ma­zio­ni su di un contratto online. Il D.Lgs. 206/2005 del Codice del Consumo spiega quali sono le direttive da ri­spet­ta­re nel commercio a distanza, quindi anche nell’e-commerce. Oltre a queste, ci sono anche dei requisiti tecnici da ri­spet­ta­re.

  • Il cliente deve avere la pos­si­bi­li­tà in ogni momento di cor­reg­ge­re i suoi dati durante il processo di ordine. Il venditore deve as­si­cu­ra­re che gli errori possano essere in­di­vi­dua­ti e corretti. In sostanza questo significa che alla fine del processo di or­di­na­zio­ne al cliente viene mostrata una pa­no­ra­mi­ca generale di tutte le in­for­ma­zio­ni im­por­tan­ti da con­fer­ma­re.
  • Il ri­ven­di­to­re deve rea­liz­za­re tec­ni­ca­men­te tutti i passaggi, che portano alla con­clu­sio­ne del contratto. Inoltre deve informare il cliente se il testo del contratto viene salvato dopo la stipula e dove il cliente possa con­sul­tar­lo. Il ri­ven­di­to­re non è obbligato a salvare il contratto, ma deve dare prima al cliente la pos­si­bi­li­tà di salvarlo.
  • Il com­mer­cian­te deve inviare subito l’immediata conferma dell’ordine, ad esempio inviando una mail di conferma au­to­ma­ti­ca. Bisogna anche fare at­ten­zio­ne a formulare in maniera chiara il testo di queste mail di conferma. Si tratta solo di una conferma della ricezione dell’ordine, che non è lo stesso di un’ac­cet­ta­zio­ne vin­co­lan­te dell’offerta pre­sen­ta­ta dal cliente. Non è poi ne­ces­sa­ria un’ulteriore e-mail per la conferma dell’ordine in quanto tale.

Il cliente deve avere la pos­si­bi­li­tà di con­sul­ta­re e salvare tutti i documenti im­por­tan­ti (il trat­ta­men­to dei dati personali e il contratto ad esempio) al momento della stipula.

Con­clu­sio­ne

Il diritto nell’e-commerce si dif­fe­ren­zia di poco e solo per alcuni aspetti rispetto a quello che regola il commercio tra­di­zio­na­le. Ma piccole dif­fe­ren­ze, se non attuate con at­ten­zio­ne, possono com­por­ta­re gravi danni. So­prat­tut­to i fondatori e le aziende ancora agli inizi della loro attività online, non do­vreb­be­ro ri­spar­mia­re per quanto riguarda la con­su­len­za legale. Questo articolo non rap­pre­sen­ta alcuna con­su­len­za legale formale, ma offre solo delle in­for­ma­zio­ni generali. 

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