Le in­fra­zio­ni alla legge non sono certo una rarità su Internet. Solamente l’utilizzo di un’immagine priva di in­di­ca­zio­ne chiara rispetto alla sua origine rap­pre­sen­ta già una vio­la­zio­ne del diritto d’autore che, nel peggiore dei casi, può venire punita con una multa salata. Ma con la stessa velocità con la quale vengono commesse le in­fra­zio­ni, allo stesso modo riescono anche a sparire dalla rete. Quali sono i passi fon­da­men­ta­li da con­si­de­ra­re se con­sta­ta­te un atto di in­fra­zio­ne nel mondo del commercio elet­tro­ni­co? O viceversa: cosa potete fare se ricevete una diffida oppure un prov­ve­di­men­to in­te­ri­na­le? In questi casi in­ter­vie­ne il sistema giuridico italiano adattando le normative europee.

Prov­ve­di­men­ti immediati a cui ricorrere in caso di in­fra­zio­ne

Se so­spet­ta­te una vio­la­zio­ne in ambito di diritto d’autore sul web, che sia in materia di proprietà in­du­stria­le, marchi, brevetti, design o diritto d’autore, è il caso di agire con tem­pe­sti­vi­tà e, come prima cosa, as­si­cu­rar­si di ottenere delle prove. Nel corso di un confronto giuridico, in primo luogo conta che possiate delineare e provare l’in­fra­zio­ne. Perciò dovete do­cu­men­ta­re ogni cosa che vi colpisce. I seguenti punti possono essere utili per la raccolta di prove:

Do­cu­men­ta­re l’atto di il­le­ga­li­tà e creare screen­shot

So­prat­tut­to nel mondo dell’e-commerce, dove i siti web si estendono e mutano con­ti­nua­men­te, i contenuti illegali che in­fran­go­no la legge vanno segnalati il prima possibile. Se l’in­fra­zio­ne non è più visibile non è più possibile procedere giu­ri­di­ca­men­te. Per sicurezza salvate il codice sorgente completo, inclusi tutti gli elementi esterni come grafiche allegate, sul vostro computer. In aggiunta è con­si­glia­to creare screen­shot con i quali mettere a pro­to­col­lo la data di creazione e il provider.

Redigere un pro­to­col­lo

I dettagli che po­treb­be­ro essere de­ter­mi­nan­ti in fase di processo rischiano di venire di­men­ti­ca­ti con facilità. Per questo motivo è im­por­tan­te elaborare una de­scri­zio­ne det­ta­glia­ta riguardo a tutti gli av­ve­ni­men­ti e a tutte le os­ser­va­zio­ni. Tra questi si contano, ad esempio, i dati con­cer­nen­ti la natura e la misura dell’in­fra­zio­ne commessa, il luogo e il momento del vostro ri­co­no­sci­men­to della tra­sgres­sio­ne, tutte le persone coinvolte come anche lo scambio di co­mu­ni­ca­zio­ni tra voi e la con­tro­par­te. Salvate tutto lo scambio di e-mail e ag­giun­ge­te­lo in forma stampata al pro­to­col­lo, di cui faranno parte anche gli eventuali movimenti bancari, atti utili alla questione o altri documenti che provano i vostri diritti. Con una precisa con­du­zio­ne delle prove con­tri­bui­te a raf­for­za­re la vostra cre­di­bi­li­tà e potete quindi sperare in un alta pro­ba­bi­li­tà di vincere la causa.

Coin­vol­ge­re testimoni

Le te­sti­mo­nian­ze co­sti­tui­sco­no altre prove es­sen­zia­li. Perciò dovreste portare come minimo un’altra persona che possa con­fer­ma­re la vostra versione dei fatti davanti al giudice. Il testimone può essere un collega e deve essere di­spo­ni­bi­le a venire coinvolto in con­ver­sa­zio­ni dirette. At­ten­zio­ne alle te­le­fo­na­te: in caso di una diatriba legale non è permesso in­ter­cet­ta­re i telefoni. Questo tipo di te­sti­mo­nian­za non viene presa in con­si­de­ra­zio­ne dal tribunale.

Diffida: come muovere un’accusa stra­giu­di­zia­le

A fronte delle nuove con­tro­ver­sie nascenti all’interno del mondo del commercio elet­tro­ni­co, l’Unione Europea ha deciso di proporre soluzioni tanto immediate e semplici quanto lo sono le dinamiche in rete. In questo modo si ri­spar­mia­no soldi e tempo: a questo scopo nascono i metodi al­ter­na­ti­vi di ri­so­lu­zio­ne delle con­tro­ver­sie, i co­sid­det­ti ADR (Al­ter­na­ti­ve Dispute Re­so­lu­tion), pro­ce­di­men­ti di me­dia­zio­ne di tipo legale che co­sti­tui­sco­no un’al­ter­na­ti­va agli organi giu­ri­sdi­zio­na­li pubblici.

Con l’obiettivo di fornire ai cittadini europei delle procedure per risolvere le con­tro­ver­sie relative ai servizi di e-commerce senza dover ricorrere all’in­stau­ra­zio­ne di cause civili e com­mer­cia­li, sono state quindi emanate due normative es­sen­zia­li: in primis, la Direttiva 2011/83/UE in tema di ADR e il Re­go­la­men­to UE 524/2013, adeguato ai contratti che vengono in­stau­ra­ti nell’e-commerce.

La com­bi­na­zio­ne delle due fonti normative rap­pre­sen­ta una ri­vo­lu­zio­ne degna di nota. La direttiva 83/2011, infatti, ha posto le fon­da­men­ta per la via della me­dia­zio­ne: in questo modo si per­se­guo­no procedure di ri­so­lu­zio­ne delle con­tro­ver­sie in via stra­giu­di­zia­le, ela­bo­ran­do sistemi al­ter­na­ti­vi ed evitando che la lite finisca in tribunale.

Perché ciò funzioni non solo è ne­ces­sa­rio che sia i pro­fes­sio­ni­sti che i con­su­ma­to­ri siano al corrente dei propri diritti e doveri in merito, ma lo stesso pro­fes­sio­ni­sta è obbligato a informare la con­tro­par­te circa le modalità di ri­so­lu­zio­ne bonaria dei conflitti online e circa gli organismi com­pe­ten­ti che intende coin­vol­ge­re, in­di­can­do­ne l’indirizzo del sito web.

La diffida offre la pos­si­bi­li­tà di risolvere un conflitto legale in maniera stra­giu­di­zia­le: ciò significa che potete procedere a un’azione nei confronti del vostro con­cor­ren­te senza dover coin­vol­ge­re un tribunale. Le diffide hanno senso so­prat­tut­to per una ragione di costi e vengono cal­deg­gia­te dalle stesse corti di giustizia. Perché ci siano le con­di­zio­ni adatte a formare un accordo stra­giu­di­zia­le, la diffida deve sod­di­sfa­re dei pre­sup­po­sti specifici in merito a forma e contenuto.

Come si invia una diffida stra­giu­di­zia­le?

Di base una diffida deve sod­di­sfa­re delle chiare esigenze per essere le­gal­men­te valida in tribunale: si tratta, infatti, di un atto formale con il quale si intima a una persona di compiere o non compiere un’azione precisa. So­li­ta­men­te viene inviata tramite rac­co­man­da­ta con ricevuta di ritorno; questo metodo, però, è oggi af­fian­ca­to dall’invio di posta elet­tro­ni­ca cer­ti­fi­ca­ta (PEC), sia che il de­sti­na­ta­rio disponga di una casella cer­ti­fi­ca­ta sia che non fosse questo il caso e il suo indirizzo e-mail fosse di­spo­ni­bi­le pub­bli­ca­men­te. Inviando una diffida con la pec si può contare su un servizio rapido e meno costoso, oltre che avere una pro­ba­bi­li­tà più alta che la co­mu­ni­ca­zio­ne venga ef­fet­ti­va­men­te letta, dato che al giorno d’oggi molte persone non ritirano le rac­co­man­da­te. Even­tual­men­te esiste anche la pos­si­bi­li­tà di inviare l’atto tramite notifica a mani dell’ufficiale giu­di­zia­rio o dell’avvocato no­ti­fi­can­te in proprio, così da avere più certezza riguardo alla data di invio e ai contenuti.

Consiglio

Per ragione deon­to­lo­gi­che non è possibile ri­chie­de­re al proprio avvocato di uti­liz­za­re il telefono per co­mu­ni­ca­re della diffida, poiché si tratta di un mezzo non im­per­so­na­le. Te­le­fo­na­re al diretto in­te­res­sa­to potrebbe essere visto come una molestia o una minaccia, mentre in­te­ra­gi­re tramite un veicolo formale come la diffida fa sì che si possa agire ra­gio­ne­vol­men­te.

Cosa deve contenere una diffida stra­giu­di­zia­le?

For­mal­men­te l’atto si struttura in tre parti:

  1. espo­si­zio­ne delle ge­ne­ra­li­tà del dif­fi­dan­te;
  2. pre­sen­ta­zio­ne dei fatti avvenuti che sono oggetto della diffida;
  3. in­ti­ma­zio­ne al de­sti­na­ta­rio a non agire o al contrario ad agire entro una scadenza stabilita.

Il soggetto che ha ricevuto la diffida è uf­fi­cial­men­te avvertito che, se non mettesse in pratica de­ter­mi­na­te azioni o pra­ti­cas­se azioni il­le­git­ti­me o in­de­si­de­ra­te, ci si rivolgerà al­l'au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

La lettera di diffida serve ad aprire una ne­go­zia­zio­ne con la con­tro­par­te. Non si tratta quindi di un atto di ostilità, ma serve piuttosto ad invitare la con­tro­par­te a con­fron­tar­si su una questione con la presenza di una persona terza che faccia da in­ter­me­dia­ria. Ri­cor­dia­mo inoltre che è un atto stra­giu­di­zia­le, per cui in­vian­do­la non significa con­dan­na­re a un’azione, bensì può precedere un pro­ce­di­men­to o, nell’ipotesi migliore, servire a rag­giun­ge­re un accordo.

Diffida: come reagire a un’accusa stra­giu­di­zia­le

Se ricevete una diffida dovrete in­nan­zi­tut­to comunque agire entro la data che è stata stabilita come scadenza e so­li­ta­men­te vi conviene ri­vol­ger­vi al proprio avvocato di fiducia per fare valutare l’atto. Da lui dovrete aspet­tar­vi di ricevere consiglio sul modo migliore per gestire la si­tua­zio­ne. Inoltre non conviene as­so­lu­ta­men­te rifiutare una diffida, poiché secondo la legge la co­mu­ni­ca­zio­ne che è stata rifiutata dal de­sti­na­ta­rio vale comunque come ricevuta e pertanto letta. Il che vi espor­reb­be solamente a dei rischi: senza sapere di cosa si tratta non saprete nemmeno da cosa dovrete di­fen­der­vi o per cosa vi è stata mossa la diffida. Dunque non vi spa­ven­ta­te nel caso abbiate ricevuto una co­mu­ni­ca­zio­ne ufficiale: ac­cet­ta­te­la, leggetela e ri­vol­ge­te­vi con essa al vostro legale.

Se la co­mu­ni­ca­zio­ne dovesse arrivare in caso di vostra assenza, ri­ce­ve­re­te un avviso di giacenza. Anche in questo caso non conviene ignorarlo e non ritirare la rac­co­man­da­ta, poiché la legge ancora una volta vi lascia sì il diritto di non ritirare la co­mu­ni­ca­zio­ne, ma ne consegue che vi dovrete addossare le con­se­guen­ze negative che si pre­sen­te­ran­no. Quindi siate re­spon­sa­bi­li: meglio capire di cosa si tratta per potersi at­trez­za­re a prov­ve­de­re.

Con­clu­sio­ne: perché è utile risolvere i conflitti con l’aiuto di un legale

Sia per chi muove la diffida sia per chi la riceve, al contrario di quanto si possa pensare, il coin­vol­gi­men­to di un legale nella vicenda rap­pre­sen­ta tutt’altro che un motivo di timore: l’in­ter­ven­to di un avvocato in difesa del mandante o del ricevente si dimostra sempre un fatto positivo, poiché è au­spi­ca­bi­le che si vada in direzione di ne­go­zia­zio­ne pos­si­bil­men­te fino a rag­giun­ge­re un accordo tra le parti. Essendo esperti in materia di conflitti, ten­den­zial­men­te i pro­fes­sio­ni­sti legali hanno solo interesse nel trovare proposte in grado di con­ci­lia­re le due parti che si trovano in ostilità.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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