Se la merce ac­qui­sta­ta online non è di proprio gra­di­men­to gli ac­qui­ren­ti possono sempre contare sul diritto di recesso, co­mu­ne­men­te chiamato anche diritto di ri­pen­sa­men­to. In questo articolo scoprite che cosa sta­bi­li­sce questo diritto, quali acquisti, gruppi mer­ceo­lo­gi­ci e contratti riguarda e come eser­ci­tar­lo cor­ret­ta­men­te, sia che voi siate ac­qui­ren­ti o venditori.

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Diritto di recesso: de­fi­ni­zio­ne e validità

Il diritto di recesso fa parte del Codice civile italiano ed è contenuto nel decreto le­gi­sla­ti­vo n. 21/2014. Sta­bi­li­sce che i clienti hanno il diritto di recedere dall’acquisto di merci e contratti entro 14 giorni dal ri­ce­vi­men­to dell’ordine o dalla sot­to­scri­zio­ne, senza dover fornire alcun tipo di mo­ti­va­zio­ne. Così facendo il cliente dichiara di fatto l’in­va­li­di­tà dell’accordo alla base dall’acquisto.

Questo diritto vale spe­ci­fi­ca­men­te per gli acquisti ef­fet­tua­ti online e non per quelli fatti nei negozi. Per questo secondo caso, infatti, il le­gi­sla­to­re presume la pos­si­bi­li­tà del cliente di avere a di­spo­si­zio­ne il tempo ne­ces­sa­rio per stabilire se la merce o il contratto soddisfa il proprio gusto, se è della misura adatta, ecc. Tuttavia, di seguito vi spie­ghia­mo anche in quali casi risulta possibile recedere da accordi fatti di persona in loco e per quali acquisti o pre­sta­zio­ni di servizi.

Durata del diritto di recesso

Come già accennato, per legge il diritto di recesso ha una durata di 14 giorni. Tuttavia, la data di de­cor­ren­za varia in base alla tipologia di acquisto ef­fet­tua­ta.

Per quanto riguarda l’acquisto di beni materiali, i 14 giorni partono dal momento in cui l’ac­qui­ren­te entra in possesso dell’oggetto in questione. Nel caso in cui l’ordine riguardi più di un oggetto ma la consegna dei singoli beni avvenga in momenti distinti, il termine di quat­tor­di­ci giorni a di­spo­si­zio­ne del con­su­ma­to­re decorre dal ri­ce­vi­men­to dell’ultimo oggetto ma vale anche per quelli con­se­gna­ti pre­ce­den­te­men­te. Lo stesso vale per i contratti di consegna periodica o per ordini co­sti­tui­ti da più lotti o pezzi: i quat­tor­di­ci giorni decorrono dall’ultima consegna.

Per le pre­sta­zio­ni di servizio invece, le due settimane decorrono dalla con­clu­sio­ne del contratto. Lo stesso vale per le utenze di acqua e gas (eccetto nel caso in cui sia previsto un limite o una quantità pre­sta­bi­li­ta), te­le­ri­scal­da­men­to e contratti di contenuto digitale la cui fornitura non avviene su supporto materiale.

N.B.

La pos­si­bi­li­tà di re­sti­tui­re la merce anche oltre lo scadere dell’in­ter­val­lo di 14 giorni del diritto di recesso, a volte per periodi anche si­gni­fi­ca­ti­va­men­te più lunghi, dipende dalla volontà del com­mer­cian­te. Ov­via­men­te con ri­fe­ri­men­to a merce priva di danni o difetti, al­tri­men­ti si entra nell’ambito della garanzia legale e com­mer­cia­le.

Recesso: quali sono i contratti in­te­res­sa­ti

I contratti e gli acquisti dai quali è concesso recedere sono solo ed esclu­si­va­men­te quelli conclusi a distanza o comunque al di fuori dei locali com­mer­cia­li. Nella pratica quo­ti­dia­na questo riguarda i seguenti canali di acquisto:

  • Internet
  • Telefono
  • Fax
  • Posta

In merito ai contratti conclusi al telefono viene spe­ci­fi­ca­to nel decreto-legge che il contratto è da con­si­de­rar­si valido soltanto quando per­fe­zio­na­to. Perché ciò avvenga è ne­ces­sa­rio l’invio della conferma per iscritto da parte del pro­fes­sio­ni­sta, che il cliente deve ricevere prima dell’inizio della fornitura del servizio o dei beni, o quan­to­me­no prima della consegna. A questo punto il contratto può con­si­de­rar­si stipulato e il diritto di recesso valido.

Tuttavia, ci sono anche dei contratti stipulati all’interno di locali com­mer­cia­li per i quali vale comunque il diritto di ri­pen­sa­men­to. Gli esempi più comuni sono: gli accordi presi sul posto di lavoro, in occasione di eventi, a domicilio o ad­di­rit­tu­ra in strada.

N.B.

La norma relativa al diritto di ri­pen­sa­men­to prevede diverse eccezioni più o meno spe­ci­fi­che in cui il diritto non può essere eser­ci­ta­to dal con­su­ma­to­re. Queste ri­guar­da­no pre­va­len­te­men­te quelle si­tua­zio­ni in cui, per vari motivi, il servizio o il bene ac­qui­sta­to subisce delle va­ria­zio­ni al momento dell’apertura della con­fe­zio­ne o nel breve periodo che in­ter­cor­re dalla stipula del contratto di vendita alla scadenza dei 14 giorni. Potete trovare la lista completa delle eccezioni all’articolo 59 del decreto le­gi­sla­ti­vo 21/2014.

Obbligo di informare il con­su­ma­to­re

Per legge chi vende beni e/o servizi ha l’obbligo di informare cor­ret­ta­men­te i (po­ten­zia­li) con­su­ma­to­ri del diritto di recesso. L’eventuale inot­tem­pe­ran­za a tale dovere estende au­to­ma­ti­ca­men­te la durata del periodo che l’ac­qui­ren­te o il fruitore di un servizio ha a di­spo­si­zio­ne per rispedire indietro e ri­nun­cia­re ai beni o ai servizi ordinati. L’esten­sio­ne è di dodici mesi che iniziano a partire dal termine dei quat­tor­di­ci giorni. Se però il diritto di recesso viene co­mu­ni­ca­to entro dodici mesi dalla con­clu­sio­ne del contratto, allora il con­su­ma­to­re ha a di­spo­si­zio­ne quat­tor­di­ci giorni che decorrono dalla ricezione della co­mu­ni­ca­zio­ne.

Consiglio

Il posto migliore per riportare le regole relative al diritto di recesso è in fondo al sito web della vostra impresa, assieme ai termini e alle con­di­zio­ni, alla tutela dei dati personali degli utenti e al Re­go­la­men­to generale sulla pro­te­zio­ne dei dati.

Qui di seguito ri­por­tia­mo tre ca­si­sti­che per chiarire ul­te­rior­men­te l’obbligo di co­mu­ni­ca­zio­ne del diritto di recesso.

Esempio 1: il con­su­ma­to­re effettua un ordine in data 1/2/2021. Il venditore/fornitore ha co­mu­ni­ca­to cor­ret­ta­men­te le in­for­ma­zio­ni ri­guar­dan­ti il diritto di recesso. La merce viene con­se­gna­ta in data 10/2/2021. Il con­su­ma­to­re ha tempo fino al 24/2/2021 per ri­pen­sar­ci, co­mu­ni­ca­re il proprio ri­pen­sa­men­to e rispedire la merce al mittente. Nel caso in cui si fosse trattato di una fornitura di servizi, i quat­tor­di­ci giorni sarebbero decorsi dalla con­clu­sio­ne del contratto (1/2/2021) e quindi terminati in data 15/2/2021.

Esempio 2: stesse con­di­zio­ni dell’esempio pre­ce­den­te con la dif­fe­ren­za che il pro­fes­sio­ni­sta non ha cor­ret­ta­men­te co­mu­ni­ca­to le in­for­ma­zio­ni relative al diritto del con­su­ma­to­re in merito al recesso. In questo caso il diritto di recesso del con­su­ma­to­re si estende di dodici mesi a partire dallo scadere dei quat­tor­di­ci giorni canonici. La data ultima valida per ri­pen­sar­ci diventa quindi il 24/2/2022 per i beni e il 15/2/2022 per la fornitura di servizi.

Esempio 3: anche in questo caso il venditore/fornitore non ha adempiuto all’obbligo di co­mu­ni­ca­zio­ne del diritto di recesso verso il con­su­ma­to­re, pro­vo­can­do­ne così l’esten­sio­ne di dodici mesi. Tuttavia, resosene conto, il pro­fes­sio­ni­sta provvede a informare il con­su­ma­to­re un mese dopo l’ordine ef­fet­tua­to da quest’ultimo, in data 1/3/2021. Così facendo, se non ancora eser­ci­ta­to, il diritto di ri­pen­sa­men­to avrebbe durata di quat­tor­di­ci giorni dal giorno della co­mu­ni­ca­zio­ne, ossia fino al 15/3/2021.

Consiglio

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Costi per servizi di fornitura di acqua, gas o elet­tri­ci­tà e contenuti digitali

Per quanto riguarda la fornitura di servizi specifici quali l’acqua, il gas, l’elet­tri­ci­tà e relativi ai contenuti digitali è bene spe­ci­fi­ca­re che il con­su­ma­to­re è esentato dal pagamento dei costi per la fornitura di questi servizi durante i 14 giorni di recesso se non ha espres­sa­men­te ac­con­sen­ti­to all’inizio dell’ero­ga­zio­ne dei servizi prima del termine del periodo di recesso. Lo stesso vale, inoltre, nel caso in cui il fornitore del servizio abbia omesso di fornire in­for­ma­zio­ni sul diritto di recesso (acqua, gas, elet­tri­ci­tà) o non abbia fatto pervenire al con­su­ma­to­re la conferma del contratto (contenuti digitali).

Come eser­ci­ta­re il diritto di recesso?

Come sug­ge­ri­sce il nome, il recesso da un contratto di acquisto di beni o servizi è un diritto. Tuttavia, il con­su­ma­to­re deve seguire un iter preciso per poter eser­ci­tar­lo e ricevere il rimborso del pagamento ef­fet­tua­to.

N.B.

Qualora ne­ces­sa­rio, il con­su­ma­to­re è tenuto a dare prova di poter eser­ci­ta­re il diritto di ri­pen­sa­men­to.

Per prima cosa il con­su­ma­to­re deve co­mu­ni­ca­re la propria decisione di eser­ci­ta­re il diritto di recesso. Sebbene esista un modulo apposito, è tuttavia suf­fi­cien­te far pervenire una di­chia­ra­zio­ne esplicita al fornitore del bene o del servizio. Il canale da usare può essere sia elet­tro­ni­co, come l’e-mail, che tra­di­zio­na­le. Una volta ricevuta la co­mu­ni­ca­zio­ne il pro­fes­sio­ni­sta ha l’obbligo di con­fer­ma­re l’avvenuta ricezione della co­mu­ni­ca­zio­ne in breve tempo e può scegliere di ri­chie­de­re al con­su­ma­to­re di compilare un modulo per il recesso.

N.B.

Per quanto riguarda la com­pi­la­zio­ne del modulo da parte del con­su­ma­to­re, il pro­fes­sio­ni­sta ha facoltà di ricorrere sia al modulo previsto dal codice del consumo (parte B), sia di usarne uno di­ret­ta­men­te sul proprio sito o anche di altro tipo.

Con­se­guen­ze del diritto di recesso

Una volta fatto valere il proprio diritto, il con­su­ma­to­re deve prov­ve­de­re a rispedire indietro i beni ac­qui­sta­ti entro 14 giorni dalla co­mu­ni­ca­zio­ne al pro­fes­sio­ni­sta. Il costo della spe­di­zio­ne è a proprio carico, a meno che di­ver­sa­men­te spe­ci­fi­ca­to o nel caso in cui non sia stato affatto spe­ci­fi­ca­to (omissione d’in­for­ma­zio­ne da parte del pro­fes­sio­ni­sta).

A sua volta il pro­fes­sio­ni­sta ha il dovere di rim­bor­sa­re il cliente di tutti i costi, esclusi quello della spe­di­zio­ne in seguito al recesso ed eventuali costi ag­giun­ti­vi legati a un’opzione di consegna diversa da quella meno costosa. Il rimborso deve essere ef­fet­tua­to tramite lo stesso metodo di pagamento pre­ce­den­te­men­te uti­liz­za­to, a meno che questo comporti una spesa per il cliente o, di comune accordo con il pro­fes­sio­ni­sta, il con­su­ma­to­re ne pre­fe­ri­sca un altro.

Un ritardo nel rimborso è previsto soltanto nel caso in cui il venditore decida di ritirare la merce in questione. In questo caso, infatti, è possibile po­sti­ci­pa­re il rimborso sino al momento di rientro in possesso della merce. Se la consegna dei beni è stata fatta a domicilio e il con­su­ma­to­re non ha la pos­si­bi­li­tà di re­sti­tui­re i beni mezzo posta, il pro­fes­sio­ni­sta ha l’obbligo di occuparsi del ritiro.

Il ri­pen­sa­men­to di un acquisto di beni non contempla una di­mi­nu­zio­ne del rimborso, fatta eccezione nel caso in cui il con­su­ma­to­re abbia trattato il bene in oggetto in maniera diversa da quella stret­ta­men­te ne­ces­sa­ria per valutarne il fun­zio­na­men­to o che i beni ac­qui­sta­ti sod­di­sfi­no le aspet­ta­ti­ve.

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