Con l'or­di­nan­za UE sulla por­ta­bi­li­tà, il 1° aprile 2018 è entrata in vigore la prima parte del­l'im­por­tan­te campagna di sblocco geo­gra­fi­co: i fornitori di contenuti online a pagamento come Netflix, Spotify e Amazon Prime sono ora obbligati a offrire i propri servizi nella stessa misura e qualità anche se il cliente pagante risiede tem­po­ra­nea­men­te in uno Stato membro dell'UE che non cor­ri­spon­de alla residenza spe­ci­fi­ca­ta nel contratto. Inoltre non sono più con­sen­ti­te re­stri­zio­ni sul numero di di­spo­si­ti­vi au­to­riz­za­ti al­l'ac­ces­so. Quindi, se siete in vacanza, in viaggio di lavoro o di studio in un altro paese dell'UE, potete godere dei vostri servizi di in­trat­te­ni­men­to come da casa.

De­fi­ni­zio­ne

Il geo­bloc­king è un metodo uti­liz­za­to dai servizi online per bloccare i contenuti in de­ter­mi­na­ti paesi o regioni. Anche il rein­di­riz­za­men­to dei vi­si­ta­to­ri alle pagine spe­ci­fi­che del paese viene chiamato geoblock. L'in­di­riz­zo IP at­tra­ver­so il quale un utente è connesso a Internet è la base per il blocco o il rein­di­riz­za­men­to. Il geo­bloc­king viene uti­liz­za­to in par­ti­co­la­re da servizi di streaming e negozi online.

Alla fine del 2018 il re­go­la­men­to di sblocco geo­gra­fi­co diventerà ufficiale anche nel commercio elet­tro­ni­co. Entro allora i gestori di e-commerce dovranno tirarsi su le maniche e adattare le strutture di vendita tran­sfron­ta­lie­re.

Divieto di geo­bloc­king: di cosa si tratta esat­ta­men­te?

Con l'at­tua­zio­ne degli sforzi di sblocco geo­gra­fi­co, l'UE sta raf­for­zan­do uno dei suoi obiettivi fon­da­men­ta­li più im­por­tan­ti: la creazione e il man­te­ni­men­to del libero scambio interno. Il geo­bloc­king è stato per anni un ostacolo in questo senso, che dovrebbe essere fi­nal­men­te superato con il Re­go­la­men­to (UE) 2018/302 pub­bli­ca­to il 28 febbraio 2018. A parte qualche eccezione, il divieto di geoblock significa che i fornitori online di servizi e beni non hanno più la pos­si­bi­li­tà di mettere la propria offerta a di­spo­si­zio­ne solo degli utenti di alcuni paesi dell'UE o di stabilire con­di­zio­ni di acquisto, consegna o pagamento della propria offerta che dif­fe­ri­sca­no a seconda di residenza, sede o na­zio­na­li­tà, come spesso è stato fatto finora.

Consiglio

Le con­di­zio­ni regionali spe­ci­fi­che per la consegna sono ancora possibili anche dopo l'entrata in vigore del­l'or­di­nan­za sullo sblocco geo­gra­fi­co, nella misura in cui l'area di consegna della merce può con­ti­nua­re a essere definita in un'area specifica, come ad esempio la spe­ci­fi­ca­zio­ne "consegna solo in Italia". Tuttavia in tal caso i clienti con residenza o sede al di fuori dell’Italia o dell'UE devono essere in grado di ordinare la merce e farla con­se­gna­re a un indirizzo in Italia.

La data di entrata in vigore del re­go­la­men­to UE sul blocco geo­gra­fi­co è il 3 dicembre 2018.

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Quali servizi online (non) sono in­te­res­sa­ti dal re­go­la­men­to di sblocco geo­gra­fi­co?

Il divieto di geo­bloc­king si applica anche ai servizi online a pagamento. Dal momento che so­prat­tut­to i negozi online hanno fatto uso di misure di geoblock, si ritrovano ora a essere tra i più colpiti e messi in di­scus­sio­ne. Anche i servizi cloud come il web hosting o servizi di storage online devono inoltre vietare le varianti regionali o nazionali presenti nelle proprie offerte (costi, fun­zio­na­li­tà, ecc.) o eliminare le re­stri­zio­ni per con­for­mar­si alle nuove normative UE.

Tuttavia ci sono anche una serie di servizi e contenuti che sono esenti dal re­go­la­men­to di sblocco geo­gra­fi­co, come ad esempio:

  • servizi sanitari
  • servizi fi­nan­zia­ri
  • servizi sociali che sod­di­sfa­no de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni
  • streaming di eventi sportivi
  • e-book
  • vi­deo­gio­chi

(L'elenco non è esaustivo.)

Che cosa NON significa il divieto di geo­bloc­king: gli errori più comuni

Ana­lo­ga­men­te a molti cam­bia­men­ti in corso nel mondo online, come l'entrata in vigore del nuovo re­go­la­men­to europeo sulla pro­te­zio­ne dei dati, anche la legge sullo sblocco geo­gra­fi­co sta causando molta con­fu­sio­ne e pre­oc­cu­pa­zio­ne tra gli operatori di siti web. Non si tratta solo di stabilire se il divieto si applica al proprio servizio web, ma anche delle complesse questioni collegate.

Ad esempio molti re­spon­sa­bi­li ritengono er­ro­nea­men­te che il re­go­la­men­to li obblighi a offrire at­ti­va­men­te i propri beni o servizi in tutti gli Stati membri dell'UE. Tuttavia la legge non prevede tale obbligo. Potete quindi con­ti­nua­re a ri­vol­ger­vi ai clienti dei paesi del­l'U­nio­ne Europea di vostra scelta, purché non li rein­di­riz­zia­te verso altri siti con con­di­zio­ni diverse e purché non esclu­dia­te dalla vostra offerta clienti di altri paesi in base al loro luogo di residenza, alla loro sede com­mer­cia­le o alla loro na­zio­na­li­tà.

Non vi è inoltre alcun obbligo di con­se­gna­re in altri Stati membri. Se non offrite di con­se­gna­re la merce in un paese specifico, i clienti di questo paese hanno comunque il diritto di ordinare dei prodotti e di farli con­se­gna­re in un luogo all’interno della zona di consegna prevista.

Consiglio

Anche dopo l'entrata in vigore del divieto di geo­bloc­king, potrete comunque scegliere li­be­ra­men­te quale mezzo di pagamento accettate.

Quando si tratta di prezzi si ha anche più libertà di quanto sembri a prima vista: ad esempio sono ammesse le dif­fe­ren­ze di prezzo derivanti dalle diverse imposte sul valore aggiunto. In linea di principio, inoltre, non siete obbligati ad ar­mo­niz­za­re i prezzi in tutta l'UE e potete quindi offrire prezzi netti diversi nei diversi negozi dei paesi, a con­di­zio­ne che ciò avvenga "in modo non di­scri­mi­na­to­rio" (articolo 4, paragrafo 2 del re­go­la­men­to sul geo­bloc­king). Come si debbano giu­sti­fi­ca­re esat­ta­men­te tali dif­fe­ren­ze di prezzo, tuttavia, non è ancora chiaro. Tuttavia sono ancora attese le direttive della Com­mis­sio­ne europea.

Quali sono le sanzioni previste per il mancato rispetto del re­go­la­men­to di sblocco geo­gra­fi­co?

L'ap­pli­ca­zio­ne del divieto di geo­bloc­king è di com­pe­ten­za di ciascuno Stato membro, che a tal fine deve designare una o più autorità com­pe­ten­ti. È inoltre ne­ces­sa­rio stabilire norme sulle misure da applicare in caso di vio­la­zio­ne della legge. Queste devono essere "efficaci, pro­por­zio­na­te e dis­sua­si­ve" (articolo 9, paragrafo 2 del re­go­la­men­to sul geo­bloc­king:). In Italia spetta all’Autorità Garante della Con­cor­ren­za e del Mercato il compito di garantire il rispetto del re­go­la­men­to. Per le in­fra­zio­ni possono essere comminate multe fino a 300.000 euro.

Come pre­pa­rar­si al divieto di geo­bloc­king

Se offrite un servizio web a pagamento e fino ad oggi avete lavorato con il geo­bloc­king, dovreste im­me­dia­ta­men­te iniziare a reim­po­sta­re il vostro progetto. Uno dei compiti più im­por­tan­ti è la di­sat­ti­va­zio­ne di tutte le tecniche di geoblock che negano o limitano l'accesso al vostro servizio agli utenti di altri paesi dell'UE. In aggiunta dovreste di­sat­ti­va­re l'inoltro au­to­ma­ti­co ad altre pagine sulla base dell'IP del­l'u­ten­te. Anche se è possibile con­ti­nua­re a uti­liz­za­re le versioni nazionali del vostro sito web, i clienti possono essere rein­di­riz­za­ti solo dopo che hanno dato il proprio consenso (ad esempio cliccando in un menu di selezione della lingua). È inoltre im­por­tan­te che l'utente possa tornare in qualsiasi momento alla versione originale della pagina.

Consiglio

Ri­pro­get­ta­te i moduli in modo che anche i dati di contatto di paesi esteri possano essere inseriti fa­cil­men­te.

Una volta che avete adattato l'area tecnica del vostro servizio web alle linee guida del Re­go­la­men­to sul geo­bloc­king, dovreste dare un'oc­chia­ta ai vostri termini e con­di­zio­ni e testi legali: ve­ri­fi­ca­te se con­ten­go­no di­spo­si­zio­ni che di­scri­mi­na­no gli utenti di altri paesi dell'UE e in tal caso can­cel­la­te i passaggi per­ti­nen­ti. Se offrite beni o servizi a prezzi diversi per motivi com­pren­si­bi­li (tasse, spese di spe­di­zio­ne, altre norme nazionali, ecc.), dovreste spiegarlo anche nei termini e con­di­zio­ni.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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