Se dopo l’acquisto de­ter­mi­na­te un difetto nell’articolo potete ap­pel­lar­vi alla garanzia legale come previsto dalla legge. Si tratta di una tutela del con­su­ma­to­re che ga­ran­ti­sce all’ac­qui­ren­te la so­sti­tu­zio­ne o la ri­pa­ra­zio­ne dell’oggetto in questione. Nell’articolo scoprite cosa prevede esat­ta­men­te la legge relativa alla garanzia, come ap­pli­car­la e in quali casi invece questo diritto viene meno.

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Garanzia legale: de­fi­ni­zio­ne

Per de­fi­ni­zio­ne la garanzia legale è una tutela dei con­su­ma­to­ri dall’acquisto di prodotti difettosi, che fun­zio­na­no male o che non cor­ri­spon­do­no all’uso di­chia­ra­to dal venditore. Se l’ac­qui­ren­te di un prodotto (o anche di un servizio) riscontra un difetto o una mancanza, allora il venditore o fornitore del servizio ha l’obbligo di porvi rimedio.

Nei paragrafi suc­ces­si­vi, vi spie­ghia­mo in quale modo questo dovere vada espletato da parte del com­mer­cian­te che ha venduto la merce o prestato il servizio. In linea di massima la garanzia legale ha validità due anni dal momento dell’acquisto o dal ri­ce­vi­men­to nel caso di ordini a distanza. Tuttavia, sono previste anche delle eccezioni.

Garanzia legale e garanzia com­mer­cia­le a confronto

Spesso si parla di garanzia in maniera generica anche per concetti diversi, come la garanzia legale e la garanzia com­mer­cia­le, anche detta garanzia con­ven­zio­na­le. Mentre, come sug­ge­ri­sce il nome stesso, la garanzia legale è stabilita per legge, la garanzia com­mer­cia­le è una tutela ag­giun­ti­va offerta vo­lon­ta­ria­men­te dal venditore o dal pro­dut­to­re. Questo significa che c’è una netta dif­fe­ren­za tra la tutela offerta dall’una e dall’altra. Infatti, mentre la garanzia legale ha una durata e delle con­di­zio­ni precise, per quella com­mer­cia­le non vi è alcuna con­di­zio­ne minima o ob­bli­ga­to­ria.

Per quanto riguarda la con­vi­ven­za dei due tipi di garanzie, l’offerta di una garanzia con­ven­zio­na­le ulteriore non preclude o intacca in alcun modo la garanzia legale. Quest’ultima rimane sempre valida per l’intera durata dei due anni. I gestori di negozi online sono tenuti a co­mu­ni­ca­re le regole relative ai vari tipi di garanzia offerti nei termini e con­di­zio­ni, che l’utente può so­li­ta­men­te trovare in fondo alla pagina web.

Entrambi i termini prevedono in ogni caso il reso della merce difettosa. Se, invece, i clienti vogliono rendere la merce o ri­nun­cia­re a servizi ac­qui­sta­ti online senza alcun motivo, anche questo è possibile grazie al diritto di recesso. Anche in questo caso si tratta di una di­spo­si­zio­ne di legge.

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Difetto di con­for­mi­tà e durata della garanzia

Spesso chi si trova un prodotto difettoso tra le mani non sa se ci sono gli estremi per avvalersi della garanzia prevista per legge. Come spiegato dal Ministero dello sviluppo economico, il venditore risponde per qualsiasi difetto di con­for­mi­tà presente al momento della consegna. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1490 del Codice civile, il venditore ha la re­spon­sa­bi­li­tà di vendere prodotti immuni da vizi, se questi:

  1. Ne com­pro­met­to­no l’utilizzo
  2. Ne di­mi­nui­sca­no il valore in modo ap­prez­za­bi­le

A volte si pensa che se il difetto o la mancanza di una parte dell’oggetto ac­qui­sta­to non ne in­tac­chi­no il fun­zio­na­men­to o l’utilizzo allora non sia possibile ri­chie­de­re un ri­sar­ci­men­to, una ri­pa­ra­zio­ne o una so­sti­tu­zio­ne. Invece non è così. Infatti, qualunque dif­for­mi­tà rispetto all’oggetto così come pre­sen­ta­to al momento dell’ordine è suf­fi­cien­te per poter ricorrere alla garanzia legale, a patto che l’entità del difetto sia per­ce­pi­bi­le in termini economici.

Per quanto riguarda invece la durata, la garanzia legale ha validità 24 mesi più altri due dalla data nella quale si è scoperto il difetto, per un totale quindi di 26 mesi. I due messi ag­giun­ti­vi servono a far sì che anche qualora si scopra il difetto dell’oggetto a ridosso del termine dei 24 mesi, il con­su­ma­to­re abbia ancora tempo per poter far valere il suo diritto. Il periodo di de­cor­ren­za dei due anni inizia dalla consegna dell’oggetto e non dall’ordine.

Consiglio
Per potersi avvalere della garanzia legale è ne­ces­sa­rio disporre della prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino). Data però la pos­si­bi­li­tà di avvalersi del diritto previsto dalla garanzia legale durante un periodo di due anni e con­si­de­ran­do la tendenza degli scontrini a sco­lo­rir­si nel tempo, vi con­si­glia­mo di di­gi­ta­liz­zar­li o farne una fotocopia im­me­dia­ta­men­te dopo l’acquisto, così da non perdere il diritto previsto dal Codice civile.

Garanzia legale e prodotti di seconda mano

Vale la garanzia legale per i prodotti di seconda mano? La risposta è sì. Infatti, un com­mer­cian­te che vende prodotti usati ha comunque il dovere di garantire la con­for­mi­tà del bene. Per ovvi motivi però, la garanzia legale non può avere la stessa durata di quella prevista per i prodotti nuovi. Infatti, la legge sta­bi­li­sce che per i prodotti di seconda mano, venditore e con­su­ma­to­re abbiano la pos­si­bi­li­tà di trovare un accordo sulla durata della validità della garanzia, ma sta­bi­li­sce anche che in nessun caso può essere inferiore a un anno.

A chi spetta l’onere della prova nel caso di un prodotto difettoso?

Il con­su­ma­to­re, oltre ad avere il dovere di di­mo­stra­re la validità della garanzia legale tramite la prova d’acquisto, condivide con il venditore anche il dovere di provare che il difetto della merce fosse già presente al momento dell’acquisto. In realtà a stabilire a chi spetti l’onere della prova è il tempo trascorso dall’acquisto (consegna) del bene in questione.

Durante i primi 6 mesi, infatti, sta al venditore poter di­mo­stra­re la piena con­for­mi­tà del bene al momento della vendita. Al­tri­men­ti, in questo arco di tempo si presume che il difetto fosse già presente nel prodotto. Se il venditore non è in grado di di­mo­stra­re l’integrità del bene al momento della vendita, e quindi il difetto sia im­pu­ta­bi­le all’uso da parte del con­su­ma­to­re, allora la garanzia legale sta­bi­li­sce che si debba occupare di so­sti­tui­re, riparare o rim­bor­sa­re par­zial­men­te l’ac­qui­ren­te.

Se, invece, sono passati più di 6 mesi dal ri­ce­vi­men­to della merce, allora l’onere della prova passa al con­su­ma­to­re. In questo caso il con­su­ma­to­re è tenuto a di­mo­stra­re che il difetto fosse già presente in origine e che il suo ma­ni­fe­star­si non sia ri­con­du­ci­bi­le a un uso errato.

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So­sti­tu­zio­ne, ri­pa­ra­zio­ne o rimborso

Una volta stabilita l’effettiva presenza di difetti e accertata la re­spon­sa­bi­li­tà del ri­ven­di­to­re (che in alcuni casi può essere il pro­dut­to­re stesso), il venditore ha il dovere di risolvere il problema ri­cor­ren­do a una delle soluzioni previste per legge:

  • So­sti­tu­zio­ne (rimedio primario)
  • Ri­pa­ra­zio­ne (rimedio primario)
  • Rimborso (rimedio se­con­da­rio)

Il con­su­ma­to­re ha la pos­si­bi­li­tà di scegliere se avere l’oggetto so­sti­tui­to o riparato, salvo nel caso in cui la soluzione scelta risulti im­per­cor­ri­bi­le o ec­ces­si­va­men­te onerosa. Allora il venditore ha la pos­si­bi­li­tà di ricorrere all’altra soluzione. Se invece nessuno dei due rimedi primari rap­pre­sen­ta una soluzione per­cor­ri­bi­le, allora il con­su­ma­to­re ha il diritto di ricevere una di­mi­nu­zio­ne del prezzo d’acquisto o di­ret­ta­men­te un rimborso equi­va­len­te al difetto in relazione al valore del bene.

Qualora il venditore pre­fe­ri­sca evitare un rimborso in denaro, la norma prevede la pos­si­bi­li­tà di offrire al con­su­ma­to­re qualsiasi tipo di rimedio, come possono essere buoni, prodotti, servizi, ecc. Questo serve, laddove possibile, ad agevolare nel miglior modo possibile la ri­so­lu­zio­ne ami­che­vo­le della con­tro­ver­sia. Tuttavia, il con­su­ma­to­re non è tenuto ad accettare l’al­ter­na­ti­va offerta dal venditore se non la reputa adeguata.

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Per le co­mu­ni­ca­zio­ni legate alla vostra attività usate uno strumento pro­fes­sio­na­le come l’indirizzo e-mail di IONOS, che include anche un dominio e una casella di posta elet­tro­ni­ca.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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