Nei paesi di lingua tedesca non c’è un sito web com­mer­cia­le che si salvi: tutti quanti devono ob­bli­ga­to­ria­men­te avere l’impressum. Sono in­nu­me­re­vo­li le pagine in rete che offrono la pos­si­bi­li­tà di crearne uno completo in pochi clic tramite moduli pronti o ge­ne­ra­to­ri au­to­ma­ti­ci.

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Qualche cenno di base sull’impressum in rete

Come già accennato, pressoché ogni pagina web con scopi di vendita pub­bli­ca­ta in un paese di lingua tedesca ha l’obbligo di avere l’impressum, che altro non è che una pagina di iden­ti­fi­ca­zio­ne del fornitore. Sono esonerati soltanto i siti web privati destinati esclu­si­va­men­te alla propria cerchia di amici e familiari.

Nei paesi ger­ma­no­fo­ni l’obbligo dell’impressum, ossia di un’iden­ti­fi­ca­zio­ne del fornitore, si basa sull’articolo 5 della legge sui servizi digitali (in tedesco “Digitale-Dienste-Gesetz” ab­bre­via­to in DDG) e sull’articolo 18 del contratto statale dei media (il “Me­dien­staa­tsver­trag” o MStV). Questi paragrafi hanno lo scopo di garantire che almeno le in­for­ma­zio­ni di base sul gestore del sito web siano di­spo­ni­bi­li per gli utenti. Ciò è utile, tra l’altro, per le tran­sa­zio­ni online in modo che sia nota una persona di contatto, ma è par­ti­co­lar­men­te rilevante per eventuali questioni legali: l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del fornitore fa ri­fe­ri­men­to alla persona re­spon­sa­bi­le in caso di con­tro­ver­sia legale.

Secondo l’articolo 5 del DGG, tutti i fornitori che offrono servizi digitali a carattere com­mer­cia­le, di norma a pagamento, hanno bisogno di un impressum. Ciò vale per tutte le aree dell’e-commerce come i negozi online e i siti web con contenuti a pagamento. Anche il po­si­zio­na­men­to di pub­bli­ci­tà su un sito web è con­si­de­ra­to com­mer­cia­le se si generano profitti. Secondo l’articolo 18 del MStV, anche i siti web che offrono contenuti gior­na­li­sti­ci ed edi­to­ria­li, che possono quindi con­tri­bui­re alla for­ma­zio­ne dell’opinione pubblica, ne­ces­si­ta­no di un impressum, in par­ti­co­la­re è ne­ces­sa­rio indicare chi sono i re­spon­sa­bi­li e il relativo indirizzo postale; se spe­ci­fi­chi più persone, devi indicare anche l’ambito di cui si occupano. Tuttavia, cosa sia ef­fet­ti­va­men­te con­si­de­ra­to contenuto edi­to­ria­le e/o gior­na­li­sti­co non è chia­ra­men­te definito dal punto di vista legale.

Si do­vreb­be­ro inserire anche le note legali su Facebook e sugli altri social network. Infatti, si ha l’obbligo di impressum quando le piat­ta­for­me vengono uti­liz­za­te da un’azienda per misure di marketing o simili. Lo stesso vale per gli im­pren­di­to­ri che svolgono la propria attività online at­tra­ver­so una piat­ta­for­ma di vendita: anche in questo caso deve essere di­spo­ni­bi­le un impressum per la propria offerta. Quindi, la ri­spet­ti­va iden­ti­fi­ca­zio­ne del fornitore dovrebbe contenere sempre le stesse in­for­ma­zio­ni.

Quali sono le in­for­ma­zio­ni che devono essere inserite nell’impressum?

Prima che il tuo sito web vada online, è im­por­tan­te che verifichi la cor­ret­tez­za e la com­ple­tez­za delle in­for­ma­zio­ni contenute nell’impressum. I seguenti punti sono com­po­nen­ti fon­da­men­ta­li di un impressum corretto e completo:

  • Nome di chi gestisce il sito web, privato o società che sia (compresa la forma giuridica)
  • Indirizzo (com­mer­cia­le)
  • Dati di contatto (e-mail e numero di telefono sono ob­bli­ga­to­ri)
  • Registro e numero di re­gi­stra­zio­ne della società
  • Partita IVA
  • Dati specifici della pro­fes­sio­ne (in­for­ma­zio­ni sulla camera, titolo di lavoro/as­so­cia­zio­ne)
  • In­for­ma­zio­ni sull’autorità di vigilanza com­pe­ten­te (se è richiesto il ri­co­no­sci­men­to ufficiale dello sta­bi­li­men­to)

Alcuni campi di attività ri­chie­do­no in­for­ma­zio­ni separate. Se un’offerta gior­na­li­sti­ca è resa di­spo­ni­bi­le tramite il sito web, ad esempio, è ne­ces­sa­rio indicare il nome di una persona re­spon­sa­bi­le del contenuto. Un’altra re­go­la­men­ta­zio­ne speciale si applica alle società di persone o alle società di capitali in corso di li­qui­da­zio­ne: anche questa cir­co­stan­za deve essere indicata nell’impressum. Quali in­for­ma­zio­ni debba contenere l’iden­ti­fi­ca­zio­ne di un fornitore dipende quindi anche dai contenuti e dalle offerte del ri­spet­ti­vo sito e dalla forma so­cie­ta­ria del fornitore stesso.

N.B.

Per as­si­cu­ra­re un accesso facile al tuo sito web, inserisci un link ben visibile, de­no­mi­na­to “Impressum” o “Iden­ti­fi­ca­zio­ne del fornitore”, su ogni sot­to­pa­gi­na. Inoltre, fai in modo che il tuo impressum sia sempre ag­gior­na­to. Infatti, un’iden­ti­fi­ca­zio­ne errata del fornitore potrebbe avere con­se­guen­ze sul piano legale.

Quali sono le con­se­guen­ze legali in caso di in­fra­zio­ne dell’obbligo di impressum?

Se l’impressum è im­per­fet­to o ad­di­rit­tu­ra to­tal­men­te assente, può essere imposta una multa e una diffida. Secondo la le­gi­sla­zio­ne tedesca, si commette un reato am­mi­ni­stra­ti­vo se si ignorano de­li­be­ra­ta­men­te o per ne­gli­gen­za l’articolo 5 del DDG, cioè se non si for­ni­sco­no affatto le in­for­ma­zio­ni richieste nell’impressum o vengono fornite in modo errato o in­com­ple­to. Questo può essere punito con una multa fino a 50.000 euro secondo l’articolo 33 paragrafo 6 comma 3 del DDG. Inoltre, l’articolo 6 paragrafo 2 del DDG prevede che “né il mittente né il carattere com­mer­cia­le del messaggio possano essere nascosti o occultati”.

Pertanto, se desideri fare affari con il tuo sito web in un paese di lingua tedesca devi in ogni caso indicare la sede legale e la forma giuridica della tua attività. L’inos­ser­van­za del presente comma co­sti­tui­sce altresì illecito am­mi­ni­stra­ti­vo e può essere punita con una sanzione am­mi­ni­stra­ti­va pe­cu­nia­ria fino a 300.000 euro.

Una vio­la­zio­ne dell’obbligo di impressum può anche com­por­ta­re una diffida. Le diffide in materia di diritto della con­cor­ren­za possono essere emesse, ad esempio, da con­cor­ren­ti com­mer­cia­li nonché da as­so­cia­zio­ni per la con­cor­ren­za e per la tutela dei con­su­ma­to­ri. Se ciò accade, al gestore del sito web viene so­li­ta­men­te richiesto di pagare i costi dell’avviso di diffida (spesso diverse migliaia di euro) e gli onorari dell’avvocato (di solito diverse centinaia di euro).

Negli ultimi anni sono stati emessi più volte diffide per vio­la­zio­ni dell’obbligo di fornire un impressum. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, non esiste ancora un accordo su come af­fron­ta­re tali vio­la­zio­ni.

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Moduli pronti e ge­ne­ra­to­ri au­to­ma­ti­ci di impressum

I dati chiave di cui sopra sull’iden­ti­fi­ca­zio­ne del fornitore possono già servire da esempio ap­pros­si­ma­ti­vo per un sito web. Ma ancora più facile e veloce è creare il proprio impressum con un ge­ne­ra­to­re au­to­ma­ti­co. Un ge­ne­ra­to­re di impressum funziona con diversi moduli pronti da compilare con i ri­spet­ti­vi dati personali. A partire dai dati immessi lo strumento crea poi un impressum completo.

Per la creazione dell’impressum del proprio sito web sono di­spo­ni­bi­li molti strumenti gratuiti, anche se non va di­men­ti­ca­to che non so­sti­tui­sco­no in nessun caso una con­su­len­za legale in­di­vi­dua­le. Tuttavia, essi sod­di­sfa­no i requisiti della maggior parte dei siti web, a con­di­zio­ne che i contenuti offerti non siano collegati a quadri giuridici molto specifici o estesi.

Con l’aiuto di un ge­ne­ra­to­re, la creazione in­di­vi­dua­le e pro­fes­sio­na­le di un’iden­ti­fi­ca­zio­ne del fornitore riesce in bre­vis­si­mo tempo e ci si protegge così da diffide o multe. Un sito web con un impressum è inoltre conforme agli standard pro­fes­sio­na­li online dei paesi di lingua tedesca e aumenta la fiducia degli utenti verso il tuo sito web.

Consiglio

Non sono solo i siti web a essere in­te­res­sa­ti dall’obbligo di impressum. Nei paesi ger­ma­no­fo­ni, chiunque invii e-mail per conto della società scrive lettere com­mer­cia­li. Anche le e-mail devono pertanto contenere le cor­ri­spon­den­ti in­for­ma­zio­ni ob­bli­ga­to­rie.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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